Attiva una mediazione

1. Scarica il modulo

Scarica il Modulo a te più adatto, compilalo on-line, stampalo ed, infine, firmalo. In caso di una pluralità di parti istanti o chiamate, insieme al Modulo di avvio del procedimento devono essere utilizzati i relativi allegati.

2. Compila il modulo

Compila il Modulo seguendo le indicazioni in esso indicato. Per chiarimenti chiamare allo 06.56.56.73.82331.58.65.877 oppure scrivere via email all’indirizzo segreteria@azzaforense.com

3. Invia il modulo

Invia il Modulo a mezzo fax allo 06.39.74.47.08 ovvero, via email all’indirizzo segreteria@azzaforense.com, ovvero, depositandolo presso la sede di AzzA Forense (info al 331.58.65.877).

4. Modalità di pagamento

a) bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
Intestazione: AzzA Forense
Iban: IT34K0760103200001004614481
Causale: istanza di Mediazione.
b) assegno bancario o contanti presso la sede di AzzA Forense.

5. Attendi il contatto

Verrai contattato da AzzA Forense per la preparazione e la fissazione dell’incontro di Mediazione presso la sede dell’Associazione, non oltre quindici giorni dal deposito della richiesta di avvio (i termini si intendono sospesi durante i periodi di chiusura per ferie, che vengono comunicati tramite il sito).Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante la tua pratica puoi scrivere a segreteria@azzaforense.com o telefonare allo 06.56.56.73.82 oppure 331.58.65.877.

Istanza/Adesione di Mediazione e indennità primo incontro

Le nuove tariffe in vigore dal 15 novembre 2023

Il D.M. 150/2023 ha definitivamente abrogato il D.M. 180/2010 che disciplinava le tariffe della mediazione civile ed ha introdotto un nuovo sistema di tariffazione.

Istanza / adesione di mediazione e indennità primo incontro
Valore della controversiaSpese avvioSpese 1° incontroSomma TotaleSomma Totale con Iva
Fino a € 1000,00€32,00€48,00€80,00€97,60
Da € 1001,00 a € 50.0000,00€60,00€96,00€156,00€190,32
Superiore a € 50.000,00€88,00€136,00€224,00€273,28
INDETERMINATO€88,00€48,00€136,00€165,92

Tariffe di Mediazione

Le spese di mediazione dovute da ciascuna parte per la procedura di mediazione civile sono fissate dal Decreto 24 ottobre 2023 n. 150, e sono state calcolate utilizzando  valori medi per i primi tre scaglioni ed i minimi per i restanti.

 

Tariffa Unica per tutte le Mediazione
Accordo1° incontro prosecuzione oltre al 1° incontroMaggiorazione per Accordo oltre al primo 1° incontro
Senza IvaIva compresaSENZA Iva22,00%
Fino ad € 1.000,00€48,00€ 58,00€ 24,00€ 29,28
Da € 1.000,01 ad € 5.000,00€84,00€ 102,48€ 45,00€ 54,90
Da € 5.000,01 ad € 10.000,00€ 196,00€ 239,12€ 73,00€ 89,06
Da €10.000,01 ad 25.000,00€ 256,00€ 312,32€ 88,00€ 107,36
Da € 25.000,01 Ad 50.000,00 Indeterminato Basso€480,00€585,60€ 144,00€ 175,68
Da € 50.000,01 Ad 150.0000,00 Indeterminato Alto€ 824,00€ 1.005,28€ 224,00€ 292,80
Da € 150.000,01 Ad € 250.0000,00€ 1.064,00€ 1.298,08€ 300,00€ 366,00
Da € 250.000,01 Ad € .500.000,00€ 1.864,00€ 2.274,28€ 500,00€ 610,00
Da € 500.000,01 Ad € 1.500.000,00€ 2.948,00€ 3.596,56€ 780,00€ 951,60
Da € 1.500.000,01 Ad € 2.500.000,00€ 3.544,00€€ 4323,68€ 920,00€ 1.122,40
Da € 2.500.000,1 Ad 5.000.000,00€ 5.064,00€ 6.178,08€ 1.300,00€ 1.586,00
Superiore € 5000000,00+ 0,16%0,19%0,5%0,061%

Spese postali

Per la raccomandata semplice sono dovute 12,20 € per ciascuna parte convocata in mediazione.
Per la raccomandata 1 sono dovute 19,20 € per ciascuna parte convocata in mediazione.
Le notifiche effettuate a mezzo p.e.c. non comportano alcun costo.

Spese vive

Le spese vive sono quelle ulteriori alle spese di avvio e di adesione sopra indicate e riguardano i costi connessi a particolari necessità delle parti che comportano una attività ulteriore della segreteria. Dette spese sono poste a carico della parte che ne faccia richiesta.

In particolare, le spese vive sono dovute per:

ogni richiesta di rinvio del primo incontro o degli incontri successivi come già fissati dalla segreteria o dal mediatore: 25,00 € + iva (30,50 €, i.c.);

richiesta di estensione della procedura ad altre parti: 15,00 € + iva (18,30 €, i.c.);
Eventuali ulteriori e diverse richieste non riportate nell’elenco saranno quotate a parte.

Casi di maggiorazione dovuta per legge

  1. Formulazione della proposta: + 20%;
  2. Particolare complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri: + 20%

Le percentuali sopra riportate si applicano su quanto dovuto a titolo di spese di mediazione.

La Mediazione Civile e Commerciale

La Mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La riforma della Mediazione Civile e Commerciale ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi. Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella gestione del contenzioso.Il Mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la Mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del

potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.Il Mediatore è un professionista con requisiti di terzietà.L’Organismo di Mediazione dove il Mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia.La Mediazione Civile e Commerciale può essere obbligatoria, nelle materie previste dalla legge, facoltativa, cioè scelta dalle parti, demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la Mediazione.

Regolamento e Codice Etico

Arbitrato

L’arbitrato costituisce il più rilevante strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione civile ordinaria.

Processo giurisdizionale e processo arbitrale sono forme concorrenti in astratto e alternative in concreto per la risoluzione delle controversie civilistiche, pur nell’ambito dei diritti disponibili da parte dei privati. L’arbitrato trova la sua fonte in un atto di autonomia privata, la convenzione arbitrale, espressione con la quale si vuole ricomprendere sia il compromesso, sia la clausola compromissoria, sia la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale. Il compromesso, ai sensi dell’art. 807 c.p.c., è il patto che le parti stipulano per deferire a terzi una o più controversie tra esse già insorte in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale. La clausola compromissoria, ex art. 808 c.p.c., è la clausola inserita in un contratto o in un atto separato attraverso la quale vengono assoggettate ad arbitrato le controversie, future ed eventuali, nascenti da un determinato rapporto sostanziale di tipo contrattuale. Con la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale le parti possono stabilire, ai sensi di quanto dispone l’art. 808 bis c.p.c., che siano decise da arbitri le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati. A ben notare, la convenzione arbitrale presenta un duplice contenuto: l’accordo delle parti di sottoporre la controversia al giudizio degli arbitri ed un mandato congiunto a questi ultimi di emettere la decisione, il lodo arbitrale.

Antecedentemente alla Novella del 1983, l’efficacia del lodo arbitrale era subordinata al suo deposito, entro cinque giorni dalla sua emanazione, presso la cancelleria del giudice competente, al fine di ottenere l’emanazione del decreto di exequatur. Il provvedimento giudiziale attribuiva al lodo l’efficacia di sentenza giurisdizionale: la sentenza arbitrale risultava, così, essere il combinato di lodo emanato dagli arbitri e decreto di exequatur emanato dal pretore. Con la Novella del 1983, nell’ottica di una privatizzazione dell’arbitrato, pur senza il deposito, il lodo arbitrale vincolava, comunque, contrattualmente, le parti. Il deposito continuava, però, a essere necessario per rendere la sentenza impugnabile, nonché eseguibile coattivamente, secondo le norme del codice di rito. La Riforma del 1994 ha mutato radicalmente il quadro: l’efficacia della decisione degli arbitri viene ad essere completamente svincolata dal problema della natura, negoziale o giurisdizionale, del lodo. E il controllo del giudice, attraverso l’omologazione, appare indispensabile per consentire l’accesso alla tutela esecutiva, mentre gli effetti di accertamento e costitutivi ne risultano indipendenti. In seguito alla Riforma del 2006, nell’ambito del disegno volto a riconoscere che il lodo, anche non omologato, abbia gli stessi effetti di una sentenza, viene espressamente previsto che il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione.

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